Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato sia il termine di detrazione dell’Iva (art. 19 DPR 633/1972) sia il termine di registrazione delle fatture di acquisto (art. 25 DPR 633/1972), c16on l’intento sia di combattere l’evasione dell’IVA sia di rendere più omogenee le trasmissioni telematiche dei dati delle fatture emesse e ricevute (i cosiddetti “spesometri”).
L’attuale formulazione dell’art. 19 DPR 633/1972 prevede, infatti, che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA può avvenire al più tardi entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto (il cui termine di presentazione è fissato al 30 aprile) e non più, come in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo.
Si sottolinea che, secondo l’art. 2 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), il nuovo termine finale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA si applica solo alle fatture e alle bollette doganali emesse dall’1.1.2017, escludendo, così, le fatture relative agli anni 2015 e 2016.
Per quanto riguarda i termini di registrazione delle fatture di acquisto, ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, modificato dal DL 50/2017, i documenti di acquisto devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.
Pertanto, la registrazione non è legata all’anno di emissione, ma al momento della ricezione della fattura e la detrazione dell’Iva resta legata al momento in cui sorge il diritto alla detrazione (ossia il momento di esigibilità dell’imposta determinato ai sensi dell’art. 6 c. 5 del DPR 633/72).
Tali modifiche hanno un impatto anche sul termine per l’esercizio del diritto alla detrazione in relazione alle note di variazione in diminuzione ex art. 26 c. 2 DPR 633/1972 (note di credito), che devono, quindi, essere emesse entro il termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA (e, cioè, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto).
Da queste novità normative deriva la necessità di un controllo molto attento sulla ricezione e sulla registrazione di tutte le bollette doganali e fatture di acquisto. A questo proposito, si sottolinea che la prova della ricezione è in capo al contribuente: tutte le fatture che giungono via posta e senza timbro o consegnate a mano si considerano ricevute in base alla data di spedizione, mentre, ovviamente, la prova della ricezione è certa se la fattura viene inviata e ricevuta via email, meglio ancora via PEC.
Per maggiore chiarezza, riportiamo uno schema esemplificativo:
- Fattura emessa nel 2017 e ricevuta entro il 15/01/2018: può essere registrata ancora nel 2017 e fatta rientrare nella liquidazione IVA dell’ultimo periodo dell’anno;
- Fattura emessa nel 2017 e ricevuta dopo il 15/01/2018 ed entro il 30/04/2018: tale documento andrà registrato nel 2018, ma non deve rientrare nelle liquidazioni 2018, bensì dovrà essere indicato come variazione direttamente nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2017;
- Fattura emessa nel 2017 e ricevuta dopo il 30/04/2018: non solo non rientra nella liquidazione 2018, ma non può neppure essere portata in detrazione nella dichiarazione IVA relativa al 2017, in quanto il termine di presentazione è già scaduto e la dichiarazione è stata già inviata; può, comunque, essere esercitato il diritto alla detrazione IVA presentando una dichiarazione integrativa IVA nel 2018 per il 2017.
La Soluzione Cegeka per i Clienti
Per permettere ai propri Clienti di adempiere agli obblighi sopra riportati, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, Cegeka ha già provveduto ad aggiornare il programma mettendo a disposizione le modifiche necessarie ai Registri IVA.