Con Provvedimento dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di generazione del file XML alla versione 1.6 che le aziende potranno opzionalmente sperimentare dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. In tale periodo, infatti, il Sdi accetterà sia l’attuale versione sia quella prevista dal recente provvedimento.
Dal 1 gennaio 2021 il nuovo tracciato diverrà obbligatorio.
L’atto dello scorso 28 febbraio e successivo 20 aprile, inoltre, ha disposto – in extremis – un ulteriore slittamento della scadenza per l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” dal 29 febbraio al 4 maggio 2020.
L’emergenza Covid-19 ha comportato tempi più lunghi per concludere le attività di implementazione tecnica e amministrativa necessarie all’allineamento con la nuova normativa per cui è stata aperta una finestra fino al 30 settembre 2020.
L’adesione al servizio di consultazione dell’Ade garantisce al contribuente la possibilità di (continuare a) consultare le proprie fatture elettroniche nell’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. In altri termini, le aziende che entro il prossimo 30 settembre non manifesteranno la volontà di aderire, non troveranno più nel cassetto fiscale le fatture emesse e ricevute.
Con riguardo all’opportunità o meno di aderire al servizio di consultazione, è senz’altro il caso di procedere con l’adesione: i file delle fatture elettroniche verranno comunque memorizzati per un lungo periodo; non aderire comporterebbe la perdita di uno strumento di consultazione delle fatture e un disallineamento tra le fatture a disposizione del contribuente e le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Le novità del tracciato 1.6
Le modifiche vertono principalmente sui tag Natura (IVA) e Tipo Documento, per i quali sono stati introdotti nuovi valori, più puntuali, funzionali alla precompilazione dei registri IVA e ad una corretta contabilizzazione che si presti sempre più a logiche di automazione.
Per quello che riguarda la Natura IVA, il nuovo schema prevede l’indicazione dettagliata delle operazioni per le quali non è applicabile l’imposta; le codifiche generiche N2 (non soggette), N3 (non imponibili), N6 (inversione contabile) vengono infatti sostituite da codifiche di dettaglio, che consentiranno una contabilizzazione più rapida e precisa oltre che una mappatura diretta con la liquidazione IVA. In tabella si riportano i nuovi codici.
Dal prossimo 1 ottobre fino al 31 dicembre potranno essere utilizzate sia le codifiche generiche che le nuove specifiche, riportate nella tabella seguente.
Codifica attuale (ammessa fino al 31/12/2020) |
Nuova codifica (ammessa dal 01/10/2020) |
N2 non soggette |
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 non soggette – altri casi | |
N3 non imponibili |
N3.1 non imponibili – esportazioni |
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie | |
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino | |
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
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N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
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N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
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N.6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
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N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile |
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N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati |
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N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
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N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
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N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
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N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico |
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N6.9 inversione contabile – altri casi |
Il tracciato 1.6 introduce nuovi codici per il Tipo Documento che, oltre a permettere la precompilazione della liquidazione IVA, semplificano la gestione delle integrazioni a fatture e note di variazione mediante tipologie dedicate. Come riportato nella tabella seguente, si tratta di codici che le aziende potranno utilizzare facoltativamente ma che potrebbero risultare molto utili per standardizzare le integrazioni, che verrebbero tutte gestite come specifici documenti XML e per evitare l’esterometro per il ciclo passivo.
Tra i nuovi Tipi Documento, da considerare con attenzione le codifiche TD24 e TD25 intitolate alla fatturazione differita che, verosimilmente, consentiranno al Sdi di individuarla con certezza.
Nuove Codifiche utilizzabili dal 01/10/2020
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TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 |
Da “autofattura” ad “autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)” |
TD21 |
Autofattura per splafonamento |
TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 |
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Tra le ulteriori novità si segnalano in particolare le seguenti.
- Nella sezione <DatiBollo> il campo ImportoBollo non è più obbligatorio, in quanto il valore è sempre di 2 euro.
- Estensione delle codifiche per <Tiporitenuta> per esplicitare contributi la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute, quali INPS (RT03), ENASARCO (RT04), ENPAM (RT05), altro contributo previdenziale (RT06).
- Nella sezione <Scontomaggiorazione> il numero dei decimali dell’importo è stato portato da 2 a 8 decimali, adeguandolo a <PrezzoUnitario>e <PrezzoTotale>
- È stato previsto un nuovo attributo <Sistemaemittente> campo opzionale a fini statistici (identifica il sistema attraverso il quale è stato prodotto il file XML)
- Sono stati previsti nuovi codice errore per la verifica dell’applicazione del nuovo schema (0443, 0444, 0445, 0471, 0472, 0473)
Viene controllata la correttezza del campo email mediante un’espressione formale per limitare errori di imputazione dell’indirizzo.